IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3805 del 3 settembre 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note del 24 agosto e del 10 settembre 2009 del sindaco dell'Aquila; Vista la nota del 15 settembre 2009 del Ministero della giustizia; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «l'acquisizione dei» e' aggiunta la seguente parola «lavori,» e dopo le parole «nel rispetto del» sono inserite le seguenti: «merito tecnico e del». 2. All'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «Consorzio rete di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS)» sono inserite le seguenti «nonche' di Abruzzo Engineering.». 3. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e' elevato a centoventi giorni. 4. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 cosi' come sostituito dal comma 5 dell'art, 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «Pubblica regionale» e dopo le parole «Pubblica comunale» e' aggiunta la seguente parola «sovvenzionata». 5. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e' cosi' sostituito: «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati, in euro 107 milioni per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprieta' dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata, e in euro 43 milioni per gli interventi da porre in essere sugli immobili di edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata, si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo». 6. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 dopo le parole «legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono aggiunte le seguenti parole: «, fino al 31 dicembre 2009, con oneri valutati in euro 650.000,00, a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77». 7. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e il comma 3 dell'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 sono soppressi. 8. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «venticinque unita' per ciascuna regione o provincia autonoma» sono inserite le seguenti «o ente locale». 9. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «sei unita' per ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti «ed ente locale». 10. Il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 e' soppresso. 11. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio le parole: «con oneri a proprio carico» sono sostituite con le seguenti parole: «nel limite massimo di euro 300.000,00 con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».